Bando pubblico per il conferimento di n.1 Assegno di ricerca "Innovazione e sviluppo economico dell'Alto Tavoliere"

OGGETTO: 

BANDO PER ASSEGNO DI RICERCA DAL TITOLO: “INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DELL’ALTO TAVOLIERE” AT008 - ST034

ART.1- OGGETTO DELLA SELEZIONE E FINALITÀ GENERALI’ 

E’ bandita una selezione presso l’Organismo di Ricerca European Campus, autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione Università e Ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione, la Valorizzazione della Ricerca - Ufficio VI come Organismo di Ricerca secondo quanto disposto dall’art.64, comma 1, del DPR 11 luglio 1980 n. 382, per l’attribuzione di n.°1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Innovazione e sviluppo economico dell’Alto Tavoliere”. Il progetto di ricerca è disponibile presso la relativa sede di svolgimento.L’assegno di ricerca è bandito ai sensi dell’art.22 della legge 30 Dicembre 2010 n. 240.La sede prevalente dell’attività sarà la sede dell’European Campus in via Abruzzi n.31 a San Severo (FG) cap. 71016.Con il presente avviso l’European Campus intende favorire la qualificazione del capitale umano e la sua occupabilità attraverso il finanziamento di percorsi di alta formazione tramite la ricerca.

ART.2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

La selezione è aperta a candidati in possesso del titolo di:

  • Diploma di laurea in Economia conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente  al D.M. 509-99 oppure Laurea Specialistica/Magistrale  in Scienze  Economiche (classe di laurea LM 56) (D.M. 5 maggio 2004) e di curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;
  • Titolo di dottore di Ricerca di durata minima triennale in Scienze Economiche;
  • Tutti i titoli conseguiti all’estero (diploma di laurea, dottorato o altri eventuali titoli) dovranno essere, di norma,  preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia (informazioni sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica). 
  • conoscenza della lingua inglese
  • conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri)

L’assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite da altri enti e istituzioni di ricerca, tranne quelle concesse dal CNR o Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l’attività di Ricerca dei titolari di assegni con soggiorno all’estero. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio.Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti del CNR con contratto a tempo indeterminato o determinato, il personale di ruolo in servizio presso altri enti di ricerca, il dipendente in servizio presso Amministrazioni Pubbliche.La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all’estero.I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione, a pena di esclusione.

ART.3 - PRESENTAZIONE DELLA  DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inviata all’Organismo di Ricerca European Campus tramite consegna brevi manu o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec: entro le ore 24:00 del 14/06/2019. Le domande inoltrate dopo tale termine e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.Nella domanda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti , il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità :

  1. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza e un indirizzo e mail a cui inviare eventuali comunicazioni;
  2. la cittadinanza posseduta;
  3. Il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
  4. di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali a suo carico;
  5. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
  6. di essere in possesso del diploma di laurea italiano o di titolo di studio conseguito  all’estero riconosciuto equivalente in base ad accordi internazionali e alla normativa vigente ; la data e l’Università presso cui il titolo è stato conseguito e la votazione riportata;
  7. il titolo di dottore di ricerca, se posseduto, con o senza borsa, nonché la data di conseguimento e la sede amministrativa del corso; nel caso in cui il titolo di dottore di ricerca sia stato conseguito all’estero è necessario che il candidato dichiari di aver ottenuto il riconoscimento, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 382/80;
  8. di prestare o non prestare servizio presso le pubbliche amministrazioni;
  9. di avere l’idoneità fisica alla collaborazione. I candidati portatori di handicap, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio necessario per poter sostenere il colloquio, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
  10. la conoscenza della lingua inglese;

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare la seguente documentazione:

  1. fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
  2. curriculum, datato e firmato, della propria attività scientifica e professionale. Il curriculum dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445-00, attestante il possesso di tutti i titoli in essi riportati;
  3. elenco numerato, datato e firmato, dei titoli ritenuti utili per la selezione;
  4. elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni ritenute utili ai sensi della selezione.

La presentazione della domanda di partecipazione deve essere perfezionata e conclusa mediante firma digitale o con firma autografa.Una volta presentata la domanda non sarà più possibile effettuare modifiche.

ART.4 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI

Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono sottoporre a valutazione devono essere presentate in modalità PDF accessibile, devono avere dimensione massima di 30 MB.I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell’editore.Per i lavori stampati in Italia devono risultare gli autori, il titolo, la casa editrice, la data e il luogo di edizione oppure il titolo, il numero della raccolta o del volume e l’anno di riferimento.Le opere diffuse esclusivamente con modalità elettroniche entro la data di scadenza del bando potranno essere valutate senza la necessità di osservare le formalità previste per i lavori a stampa. Per le stesse il candidato dovrà fornire l’indicazione del sito o della rivista on line su cui l’opera è stata pubblicata. Per le pubblicazioni edite all’estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.Le pubblicazioni possono essere nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo. Altrimenti, dovranno essere tradotte in una delle predette lingue. 

ART.5 - ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione, pertanto, l’esclusione può essere disposta in qualsiasi momento dalla procedura con provvedimento motivato. Tale provvedimento verrà notificato all’interessato.

ART.6 - COMMISSIONE PER LA SELEZIONE

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con provvedimento della Direzione. La stessa sarà composta dal responsabile scientifico della ricerca e da due commissari afferenti al settore scientifico disciplinare oggetto della selezione o in mancanza di settori affini.

La Commissione deve:

  • predeterminare i criteri di valutazione di titoli e del colloquio;
  • valutare i titoli;
  • rendere noto agli interessati prima del colloquio la valutazione dei titoli;
  • formulare una graduatoria dei candidati con il relativo giudizio finale.

La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

ART.7 - DETERMINAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione  per la valutazione dei titoli dispone complessivamente di punti 50, come di seguito ripartiti:

  • 10 punti per il dottorato di ricerca attinente al settore scientifico disciplinare per il quale si concorre, ovvero, in alternativa, 2 punti per ogni  anno di attività effettivamente prestata, alla data di scadenza del bando, in qualità di dottorando;
  • 5 punti per il voto di laurea così suddivisi:
  • fino a 106/110: 0 punti
  • fino a 107/110 : 1 punto
  • fino a 108/110: 1,5 punti
  • fino a 109/110: 2 punti
  • 110/110: 3 punti
  • 110/110 con lode: 5 punti
  • fino ad un complessivo di 5 punti suddivisi per le seguenti tipologie di titoli: masters, corsi di perfezionamento post laurea, diplomi di specializzazione attinenti al settore scientifico disciplinare per il quale si concorre;
  • fino ad un massimo di 5 punti per borse di studio o per attività di ricerca documentata e svolta presso enti pubblici o privati attinenti al settore scientifico disciplinare per il quale si concorre tenuto conto delle annualità della stessa, le frazioni di anno saranno valutate proporzionalmente;
  • fino ad un massimo di 25 punti per pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato, attinenti al settore scientifico disciplinare per il quale si concorre.

I candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio se riporteranno la valutazione di almeno 5 punti su 50.I risultati della valutazione dei titoli saranno pubblicate on line e nella sede dell’ente.Limitatamente ai candidati ammessi a sostenere il colloquio, la valutazione dei titoli sarà comunicata dalla Commissione contestualmente alla convocazione per via telematica a sostenere il colloquio.

ART.8 - COLLOQUIO

Il colloquio sarà inteso ad accertare l’attitudine alla ricerca del candidato.Esso verterà sul programma di ricerca predisposto. La Commissione esaminatrice, prima dell’inizio della prova di esame,  determinerà  i requisiti da presentare al candidato; i candidati estrarranno a sorte i quesiti oggetto del colloquio.Per il colloquio la Commissione ha a disposizione 50 punti; la prova non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito la valutazione una votazione minima di 30 su 50.La comunicazione in ordine alla data, al luogo e al colloquio sarà comunicata al candidato almeno 20 giorni prima dello stesso.Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.Il colloquio (prova orale) si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione predispone un elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato che sarà comunicato e reso disponibile ai candidati.

ART.9 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO

Al termine della procedura concorsuale la Commissione pubblicherà la relativa graduatoria di merito e dichiarerà il vincitore. Detta graduatoria verrà utilizzata in caso di rinuncia del vincitore o di decadenza al diritto al conferimento per mancata accettazione dell’assegno.La graduatoria di merito  è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.La valutazione complessiva è data dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e del voto conseguito nel colloquio.In caso di parità precede, in graduatoria, il candidato anagraficamente più giovane. In caso di ulteriore parità si procederà con il sorteggio alla presenza degli interessati, all’uopo convocati.Non si dà a dichiarazioni di idoneità alla procedura selettiva di cui al presente bando, per cui la graduatoria di merito è utilizzabile esclusivamente nei limiti di cui ai precedenti commi.

ART.10 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati trattati - dai soggetti autorizzati al trattamento - con strumenti manuali o informatici in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle Disposizioni del predetto Regolamento. Il titolare del trattamento dei dati è l’European Campus, con sede legale in via Abruzzi 31, San Severo (FG). Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato all’indirizzo email: 

ART.11 - CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA 

Il vincitore della procedura selettiva sarà invitato ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:

  1. luogo e data di nascita;
  2. godimento dei diritti politici;
  3. cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione dell’istanza di ammissione alla procedura selettiva;
  4. di non aver riportato condanne penali; in caso contrario i vincitori dovranno autocertificare le condanne riportate, la data di sentenza dell’autorità giudiziaria che l’ha emessa;
  5. il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi altro dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  6. la propria posizione relativa all’adempimento degli obblighi militari;

Per i cittadini stranieri appartenenti alla comunità europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive solo per comprovare stati,  fatti  e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.I cittadini extracomunitari non residenti in Italia dovranno presentare, entro trenta giorni dalla stipula del contratto i seguenti certificati:

  1. certificato di nascita;
  2. certificato di cittadinanza;
  3. certificato di godimento dei diritti civili e  politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
  4. certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino;
  5. dichiarazione attestante che il candidato non svolge altra attività.

I certificati rilasciati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi dovranno essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane. A quelli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica e consolare ovvero da un traduttore ufficiale.I cittadini extracomunitari all’atto della stipula del contratto dovranno essere in regola con la normativa sul permesso di soggiorno.Il vincitore in servizio presso pubbliche amministrazioni dovrà produrre documentazione attestante il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto.Il vincitore che esercita attività libero professionale o abbia in corso rapporti di lavoro incompatibili dovrà presentare dichiarazione di opzione per l’assegno, pena la decadenza dal diritto al conferimento dell’assegno stesso.Prima della stipula del contratto il vincitore potrà richiedere l’autorizzazione alla prosecuzione delle attività ritenute non assolutamente incompatibili. In caso di parere negativo lo stesso dovrà cessare l’attività, pena la decadenza del diritto all’assegno.Gli stati, fatti e qualità personali autocertificate dal vincitore della presente procedura selettiva possono essere oggetto di idonei controlli circa la veridicità degli stessi.Decadono dal diritto all’assegno coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio entro il termine stabilito.Per gravi motivi di salute o per casi di forza maggiore debitamente comprovati si può autorizzare il differimento alla stipula del contratto.Colui che, alla data di ricezione della lettera di conferimento dell’assegno, si trovi in servizio militare è tenuto ad esibire un certificato dell’autorità militare , nel quale dovrà essere anche indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso. Il titolare dell’assegno dovrà comunque iniziare l’attività di ricerca dal primo giorno del mese successivo a quello del congedo.Eventuale differimento della data di inizio dell’attività e di godimento dell’assegno pena la decadenza verrà consentito a coloro che documenteranno di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e smi.Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorreranno dal giorno della presa di servizio.Con il vincitore verrà stipulato un contratto di diritto privato che non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

ART.12 - DURATA, RINNOVO ED IMPORTO DEGLI ASSEGNI

L’assegno ha durata di 12 mesi e non può essere rinnovato. L’importo lordo annuo dell’assegno di ricerca è stabilito in un importo lordo annuo pari a 19.367,00 euro.L’importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.L’importo dell’assegno, come sopra determinato, può essere integrato con borse di studio finanziate, da istituzioni nazionali, comunitarie o straniere, al fine di integrare l’attività di ricerca di cui trattasi con soggiorno-soggiorni all’estero.Per i soggiorni all’estero non può, comunque, gravare alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dell’ente.

ART. 13 - TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

All’assegno si applicano in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art.4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè, in materia previdenziale, quelle di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti , della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.E’ prevista la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell’ambito dell’espletamento dell’attività.

ART.14 - COMPITI E VALUTAZIONE

I compiti del titolare dell’assegno sono determinati dal contratto individuale.Il responsabile della ricerca è il tutor del progetto.Il tutor e il responsabile scientifico si occuperanno della valutazione.Il contratto dovrà prevedere che il soggetto titolare dell’assegno partecipi al programma di ricerca con l’assunzione di specifiche responsabilità nell’esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche.Possono essere autorizzati soggiorni all’estero presso Università o altri centri di ricerca, qualora istituzioni nazionali o straniere concedano borse di studio al fine di integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del titolare dell’assegno. Il titolare dell’assegno dovrà, al rientro, documentare, con specifica attestazione, l’attività svolta presso queste istituzioni straniere.Il titolare dell’assegno potrà essere rimborsato delle spese inerenti a partecipazioni a Convegni e Seminari a carico dei finanziamenti dei progetti di ricerca ai quali partecipa.

ART.15 - INCOMPATIBILITA’, DIRITTI E DOVERI

Non è ammesso il cumulo di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite  tranne quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del titolare dell’assegno.L’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea specialistica e magistrale, master universitario, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica italiana o estera. Non può essere titolare di assegno di ricerca il personale di ruolo presso le Università e gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca e di sperimentazione, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’ENEA, l’ASI e le istituzioni che rilasciano diploma di perfezionamento riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi della normativa vigente. I dipendenti privati, ancorché part-time, non possono usufruire di assegni di ricerca.E’ consentito: a) l’esercizio di attività occasionali e di breve durata che non siano in conflitto con l’attività svolta in qualità di titolare di assegno di ricerca e, comunque, non superiori a 90 giorni nell’anno anche non continuativi; b) svolgere supplenze brevi per un massimo di 60 giorni all’anno presso le Scuole di ogni ordine e grado; c) svolgere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio, compiti di supporto alle attività didattiche (tutoraggio, esercitazioni e far parte delle commissioni degli esami in qualità di cultori della materia) per non più di 80 ore annuali, d) partecipare a gruppi di progetti di ricerca, anche per conto terzi, partecipando alla ripartizione dei proventi relativi, secondo le modalità regolamentari in materia, nonché alle attività di ricerca svolte nell’ambito dei programmi comunitari internazionali; e) svolgere attività consentite dalla normativa vigente. E’ consentito svolgere o continuare a svolgere un’attività lavorativa resa a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, fermo restando l’obbligo dell’integrale assolvimento dei propri compiti.Il titolare che presti servizio presso amministrazioni pubbliche dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni.L’attività di ricerca e l’assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza, fermo restando che l’intera durata dell’attività e l’importo dell’assegno non possono essere ridotti a causa delle suddette interruzioni.Per il periodo di interruzione per maternità, la titolare dell’assegno ha diritto a percepire, durante la sospensione, a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.In caso di sospensione dovuta ad infortunio subìto durante il servizio, il titolare dell’assegno percepisce l’intera indennità prevista per la collaborazione e ha diritto alla conservazione del posto per la durata del contratto.Il titolare dell’assegno può assentarsi per malattia, con diritto alla retribuzione e senza necessità di recupero, per n. 15 giorni anche continuativi in un anno. Il titolare dell’assegno ha diritto ad un permesso di n. 15 giorni non retribuiti, in occasione del suo matrimonio.

ART.16-DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Decade dal diritto all’assegno di ricerca colui che, entro il termine fissato non dichiari di accettarlo o non assuma servizio nel termine stabilito.Il differimento della stipula del contratto per l’assegno è previsto per gravi motivi di salute, debitamente certificati, nonché per applicazione delle norme a tutela della maternità.

Costituisce causa di risoluzione del rapporto: 

  • inadempimento grave e rilevante ai sensi dell’art.1460 c.c., da parte del titolare dell’assegno;
  • ingiustificato mancato inizio o ritardo nell'effettivo inizio dell’attività;  
  • ingiustificata sospensione dell’attività per un periodo di 15 giorni;  
  • grave violazione del regime di incompatibilità di cui all’art. 15 del presente bando, reiterato dopo una prima comunicazione;  
  • valutazione negativa dell’attività di ricerca svolta.

ART.17 - RECESSO E PREAVVISO

In caso di recesso dal contratto, il titolare dell’assegno è tenuto a dare un preavviso pari a sessanta giorni.In caso di mancato preavviso, l’Ente  ha il diritto di trattenere un importo corrispondente al rateo di assegno per il periodo di preavviso non dato.

ART.18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Eventuali chiarimenti in merito al presente bando possono essere richiesti ai seguenti indirizzi mail:

ART.19 - NORME FINALI

Il bando costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
ART.20 - PUBBLICITA’

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’ente: europeancampus.it

San Severo,30 maggio 2019